I tartufai che sono abilitati alla ricerca e la raccolta possono vendere i tartufi raccolti?

La risposta è si, ma secondo regimi fiscali diversi.

  1. Se la vendita è continuativa e si vuole vendere sia ad esercizi commerciali con partita IVA (grossisti, commercianti, ristoranti, agriturismi), ma anche a privati consumatori allora il tartufaio deve dotarsi di partita IVA e svolgere questa attività in modo professionale.
  2. Se la vendita è occasionale (avviene ogni tanto e non abitualmente), non si superano

7.000 euro/anno di vendite, e si vende soltanto a chi ha partita IVA (non ai privati consumatori)  il tartufaio può pagare un sostituto di imposta (in pratica si tratta di versare Euro 100,00/anno  mediante il modello F24-Elide. Sarà chi acquista a produrre un documento di acquisto. Il tartufaio non dovrà fare nulla, se non conservare per 5 anni il documento che gli rilascia l’acquirente, la copia dell’F24 pagato oltre ad essere in regola con il patentino e la tassa regionale di ricerca e raccolta. Chi sceglie questo regime fiscale non deve fare dichiarazione dei redditi, né altro: tutto finisce con il pagamento dell’F24. Chi vende con questo regime fiscale non deve aggiungere IVA al prezzo di cessione del prodotto;

L’Associazione fornisce assistenza alla compilazione del’F24 per i Soci e per eventuali chiarimenti sui vari regimi fiscali.

Modulo F24